CHIARIMENTI SUL CREDITO D’IMPOSTA IN RELAZIONE AGLI ENTI DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE
di Doriana Silvestri
In data 13-10-2016 l’Agenzia delle Entrante ha risposto, con la risoluzione 92/E all’Interpello sui criteri per la determinazione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1 commi 91, 92 e 93 dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.
A far data dal periodo di imposta 2015, a favore degli enti di previdenza obbligatoria di cui al d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, è stato introdotto, dalla Legge di Stabilità 2015, un credito di imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 % sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 %, purché i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive, pari al 6 %, siano investiti in attività a carattere finanziario a medio e lungo termine.
Tali attività devono riferirsi , preminentemente, a società o enti operanti nel settore terziario. Si tratta di società che svolgono attività di elaborazione o realizzazione di progetti che interessano il settore culturale, infrastrutturale, turistico, ambientale, stradale e ferroviario (D.M. 19 giugno 2015). Tale elencazione deve essere considerata a titolo puramente esemplificativo non potendo in alcun modo considerarsi tassativa ed onnicomprensiva.
Anche gli investimenti effettuati in azioni e quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) rientrano tra i predetti investimenti in attività di medio e lungo termine. Ciò premesso, è importante precisare come questi investimenti non possano avere, per rientrare nella suddetta categoria, una durata inferiore a cinque anni e investire in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che pongono in essere attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società, aventi la residenza fiscale in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti al See.