La riforma Fornero-Monti determina una profonda nuova trasformazione delle regole della previdenza.

I cambiamenti, che in parte seguono il percorso già tracciato dalla legge Dini del 1995, sono tanti e riguardano principalmente i requisiti per andare in pensione a partire dall’abolizione delle pensioni di anzianità che vengono sostituite da una pensione anticipata con oltre 41 anni di contributi. Inoltre viene introdotto per tutti il calcolo della pensione con il sistema contributivo sui periodi dal 1/1/2012 in poi. L’età per la pensione di vecchiaia delle donne nel settore privato viene alzata fino a 66 nel 2018 e le finestre “mobili” – che di fatto differivano il pagamento della pensione come minimo di un anno – vengono inglobate nei requisiti.

Sono previste deroghe alla applicazione delle nuove regole per un massimo di 50.000 lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali e autorizzati ai versamenti volontari entro il 31/10/2011. Il decreto-legge stabilisce, inoltre, aumenti per le aliquote contributive dei lavoratori autonomi, il contributo di solidarietà sulle pensioni degli ex fondi speciali e del fondo volo e il blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 935 € al mese.

Si tratta senza dubbio di una riforma estremamente pesante ma anche coraggiosa perché fa chiarezza su molti punti da anni rimasti nell’ambiguità, dalle finestre, al sistema contributivo applicato solo ai “più giovani”, al peso del deficit dei fondi speciali sul bilancio INPS.

Tra l’altro si prevede che il Ministero del lavoro elabori insieme agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria un programma coordinato di iniziative di informazione ed educazione previdenziale, in particolar modo mirato alle giovani generazioni, tema molto caro ad AICP che ha promosso il Progetto Scuola.

E’ auspicabile che alcuni aspetti vengano corretti a partire dal blocco della rivalutazione sulle pensioni al di sopra di 935 € mensili dal momento che si tratta di un limite troppo basso e il provvedimento risulta davvero odioso Nel momento in cui stiamo scrivendo sembra che l’asticella sarà spostata a circa 1.400 €.

Così come speriamo che maggiore attenzione sia prestata ai tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che sono stati espulsi dal mondo del lavoro per processi di riorganizzazione o crisi aziendale e si trovano le regole cambiate per la terza volta in un anno e mezzo perché il previsto tetto di 50.000 eccezioni è sicuramente troppo basso.

In ogni caso, il nostro ultimo auspicio è che le regole della previdenza trovino finalmente PACE per almeno i prossimi 20 anni.

Di seguito vi proponiamo una sintesi della riforma.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Sulle anzianità contributive maturate a far data dal 1/1/2012 per il calcolo della pensione si applicherà a tutti il sistema contributivo. Questa misura tocca coloro che, avendo raggiunto 18 anni di contributi al 31/12/1995 nella previsione della legge Dini conservavano il diritto al sistema retributivo puro. Non sono coinvolti in questa misura coloro che, con contribuzione solo dal 1996 in poi hanno già l’intera pensione calcolata con il sistema contributivo, né coloro che, avendo meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995, hanno già il pro-rata contributivo sulle anzianità dal 1996 in poi.

NUOVE PENSIONI

Per chi matura i requisiti a pensione dal 1/1/2012 secondo le nuove regole vengono abolite le finestre mobili che, di fatto, sono inglobate nei nuovi requisiti pensionistici.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Donne lavoratrici dipendenti settore privato

62 anni nel 2012, 63 anni e 6 mesi dal 1/1/2014, a 65 anni dal 1/1/2016 e 66 anni dal 1/1/2018.

Donne lavoratrici autonome

63 anni e 6 mesi nel 2012, a 64 anni e 6 mesi dal 1/1/2014, a 65 anni e 6 mesi dal 1/1/2016 e a 66 anni dal 1/1/2018.

Uomini lavoratori dipendenti settore privato e donne lavoratrici settore pubblico

Dal 1/1/2012 è pari a 66 anni.

Uomini lavoratori autonomi

Dal 1/1/2012 è pari a 66 anni.

Per tutti resta comunque fermo l’adeguamento automatico dei requisiti a pensione rispetto agli incrementi della speranza di vita prevista dal decreto legge 78/2010 convertito nella legge 122/2010. Con il presente decreto l’adeguamento, che partirà dal 2019, avverrà ogni 2 anni.

In ogni caso, l’età minima di pensione non potrà essere inferiore a 67 anni per tutti i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei requisiti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile per il pensionamento dall’anno 2021.

E’ necessaria una anzianità contributiva minima di 20 anni a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, rivalutato annualmente. Si prescinde da tale importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni e in possesso di un’anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.

PENSIONE ANTICIPATA

Per chi matura i requisiti a pensione dal 1/1/2012 con età inferiori a quelle previste per la pensione di vecchiaia, è riconosciuto il diritto a pensione solo se risulta maturata una’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne nell’anno 2012.

Questi requisiti sono elevati di un ulteriore mese nel 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

anno Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 2 mesi 41 anni e 2 mesi
2014 42 anni e 3 mesi 41 anni e 3 mesi

Sono quindi abolite le cosiddette “quote”.

Inoltre se l’età di pensionamento è inferiore a 62 anni verrà applicata una riduzione del 2% per ogni anno di anticipo dell’età rispetto a 62 anni.

Anche in questo caso si applicherà la disciplina di adeguamento automatico dei requisiti a pensione rispetto agli incrementi della speranza di vita prevista dal DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010.

Per i lavoratori con contributi solo dal 1/1/1996 in poi, il diritto alla pensione può essere altresì conseguito al compimento di un’età anagrafica di 63 anni a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo, annualmente rivalutato in base alla variazione media del PIL del quinquennio precedente l’anno da rivalutare, pari, nel 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale.

DEROGHE ALLE NUOVE REGOLE

Chi ha già raggiunto il diritto a pensione

Coloro che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia entro il 31/12/2011 conservano le precedenti regole di accesso alla pensione e le relative decorrenze e possono chiedere la certificazione del diritto.

50.000 beneficiari, ancorché maturino i requisiti a pensione dopo il 31/12/2011 i lavoratori:

  • collocati in mobilità ordinaria e per le aree disagiate ex artt. 4 e 24 legge 223/1991 e successive modifiche in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 31/10/2011 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione della mobilità;
  • collocati in mobilità lunga ai sensi dell’art. 7 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e successive modifiche per effetto di accordi stipulati entro il 31/10/2011;
  • che alla data del 31/10/2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore ex art. 2 c. 28 legge 662/1996;
  • lavoratori che, anteriormente alla data del 31/10/2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
  • del personale dello Stato, Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del dlgs. marzo 2001, n. 165 che alla data del 31/10/2011 hanno in corso l’esonero dal servizio cui all’art. 72 c.1 dl 112/2008 convertito con modifiche nella legge 133/2008.

Gli enti di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande di pensionamento in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero ed è previsto un meccanismo per computare nel numero di 50.000 beneficiari.

Usuranti. La normativa per l’accesso alle agevolazioni pensionistiche dei lavoratori sottoposti a mansioni usuranti rimane in vigore ma il decreto in esame prevede il coordinamento con le nuove regole e sposta nel tempo la possibilità di andare in pensione.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE NEL CONTRIBUTIVO

Con decreto direttoriale ad effetto dal 1/1/2013 il coefficiente di trasformazione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo è esteso alle età corrispondenti a 70 anni e, in base alle variazioni dell’aspettativa di vita, anche per le età corrispondenti a valori superiori. Il decreto descrive la procedura di adeguamento e ne prevede l’aggiornamento ogni biennio (in luogo del triennio stabilito dalla normativa precedente) a partire dal 1/1/2019.

ARMONIZZAZIONE

Con regolamento da emanare entro il 30/6/2012 si prevede l’armonizzazione per i regimi pensionistici per cui siano previsti requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, compresi i lavoratori di miniere, cave, torbiere (78 c. 23 legge 388/2000), i Vigili del Fuoco (d.lgs. Legge 1570/1941), Forze armate (d.lgs. 195/1995), iscritti al Fondo speciale ferrovie (art. 43 legge 488/1999).

TOTALIZZAZIONE

Viene eliminato il vincolo di 3 anni per poter totalizzare la contribuzione ai sensi del d.lgs. 42/2006.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’

Dal 1/1/2012 e fino al 31/12/2017 viene introdotto un contributo di solidarietà a carico di iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex Fondi Elettrici, Telefonici, Trasporto, INPDAI) del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. Sono escluse dal contributo di solidarietà le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per il Fondo volo l’imponibile è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. La pensione al netto del contributo di solidarietà non può essere inferiore a 5 volte il trattamento minimo.

AUMENTO ALIQUOTA PER LAVORATORI AUTONOMI

Con effetto dal 1/1/2012 le aliquote contributive sono pensionistiche di finanziamento e computo (calcolo) della pensione dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS sono incrementate di 0,3 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il 22% (attualmente l’aliquota è del 20%). Analogamente, dal 1/1/2012 le aliquote contributive e di computo dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni sono aumentate secondo una specifica tabella.

CASSE PROFESSIONALI

Per assicurare l’equilibrio finanziario delle gestioni entro e non oltre il 31/3/2012 gli enti e le forme pensionistiche di cui al d.lgs. n. 509/1994 e d.lgs. 103/1996, nell’esercizio della loro autonomia regolamentare, adottano misure per assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Le delibere sono sottoposte ai Ministeri vigilanti, in caso di parere negativo o di mancata delibera, con decorrenza dal 1/1/2012 si applicano le disposizioni relative al pro-rata contributivo e un contributo di solidarietà dell’1% a carico dei pensionati per gli anni 2012-2013.

BLOCCO RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ENTRO 2 VOLTE IL MINIMO

E’ bloccata la rivalutazione delle pensioni, rispetto all’aumento del costo della vita sui trattamenti superiori a due volte quello minimo. Le perequazione piena al 100% è riconosciuta solo sulle fasce del trattamento minimo fino a 935 €.

ESTENSIONE TUTELE PER LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI A GESTIONE SEPARATA INPS

A decorrere dal 1/1/2012 ai professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all’art. 2 c. 26 legge 335/1995 e non pensionati sono estese le tutele di cui all’art. 1 c. 788 legge 296/2006 (indennità di malattia e indennità di congedo parentale).

RISORSE PER OCCUPAZIONE GIOVANI E DONNE

Presso il Ministero del lavoro è istituito un Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’occupazione di donne e giovani. Il Fondo è finanziato on 200 milioni di € nel 2012 e a decorrere dal 2013 con 300 milioni di €. Con decreti del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero dell’economia sono definiti criteri e modalità istitutive.

COMMISSIONE DI STUDIO

Il decreto prevede la costituzione di una Commissione di esperti, rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria e autorità di vigilanza del settore previdenziale per valutare entro il 31/12/2012, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ulteriori forme di gradualità nell’accesso al pensionamento con il sistema contributivo. Entro il 31/12/2012 saranno anche analizzate forme di decontribuzione parziale dell’aliquota contributiva verso forme previdenziali integrative.

INIZIATIVE PER CULTURA E RISPARMIO PREVIDENZIALE

Si prevede che il Ministero del lavoro elabori insieme agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria un programma coordinato di iniziative di informazione ed educazione previdenziale, in particolar modo mirato alle giovani generazioni, cui concorre la comunicazione sulla posizione previdenziale di ciascun iscritto.

TFR OLTRE 1.000.000 di euro

Sulle indennità di fine rapporto di importo superiore a un milione di € il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1/1/2011 l’imposta è determinata in deroga ai criteri indicati nell’art. 19 del TU delle imposte sui redditi applicando le aliquote per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 c. 1 dello stesso T.U. e le medesime disposizioni si applicano ai compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali

Valeria Picchio
Responsabile Commissione Diritto&Fisco AICP